L'AltraSersale

Un nuovo modo di essere comunità. Un mondo nuovo.

Dopo i Sapori, ecco i Saperi: la Delibera della Corte dei Conti sul Dissesto.

Dopo l'enorme abbuffata che ci siamo concessi alla rassegna Sapori&Saperi della ProLoco, è

giusto che turisti, avventori e sersalesi si concedano il lusso di qualche sapere.

Per esempio è doveroso sapere che il DISSESTO comunale è relativo al rendiconto 2010:

i debiti fuori bilancio che necessitano di copertura finanziaria ammontano a maggio 2013 ad €. 2.573.788,07.

Al 31 dicembre 2012, l’importo era invece di €. 945.465,24, in quanto la sentenza di importo maggiore (€. 1.628.322,83-eredi Colosimo) reca il n. 20/2013, mentre tutte le altre sentenze risalgono al 2011, al 2010 e al 2006.

Quindi l'Amministrazione Torchia e quelle precedenti, cioè Progetto Sersale a guida Vera Scalfaro, sapevano che i conti non erano in ordine, ma "solo a seguito della delibera n. 340/2012 l’Ente si è reso conto di non aver rispettato cinque parametri su dieci e, conseguentemente, di aver conseguito lo status di ente strutturalmente deficitario"...

Per evitare speculazioni o falsissimi miti - come quelli diffusi da Progetto Sersale - pubblichiamo

per intero la Deliberazione n°30 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo Cala....

Deliberazione n. 30/2013

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

Composta dai Magistrati

dott. Roberto Tabbita

Presidente

dott. Giuseppe Ginestra

Consigliere, relatore

dott. Natale Longo

Consigliere

Nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2013

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) e successive modificazioni;

VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006);

VISTO l’art. 6, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione n. 2/AUT/2011/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei conti del 29 aprile 2011 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 28.06.2011 - con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2011, nonché del rendiconto 2010;

VISTA la deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG della Sezione Autonomie, depositata il 26 gennaio 2012, concernente il procedimento di cui all’art. 6, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la deliberazione n. 1/SEZAUT/2013/QMIG della Sezione delle Autonomie dell’8 gennaio 2013 inerente alla questione di massima sollevata da questa medesima Sezione regionale del controllo con le deliberazioni n. 309 e 310 del 21 dicembre 2012 (rispettivamente Comuni di Reggio Calabria e di Locri);

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 340/2012 del 20 dicembre 2012 con la quale sono state accertate, in sede di esame del rendiconto 2010 del Comune di SERSALE (CZ), gravi irregolarità e criticità contabili idonee a determinare, se non tempestivamente corrette, le conseguenze di cui all’art. 6, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ed è stato assegnato all’Ente medesimo un termine di 60 giorni per l’adozione delle necessarie misure correttive;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di SERSALE (CZ) n. 12 dell’8 marzo 2013, resa immediatamente esecutiva, trasmessa con nota n. 1281 del 12 marzo 2013, acquisita al protocollo della Sezione al n. 1101 del 13 marzo 2013, avente ad oggetto “ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243/bis del TUEL – Determinazioni”, con la quale l’Ente, nel prendere atto della citata pronuncia di questa Sezione n. 340/2012, ha deliberato, contestualmente, di adottare la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243 bis del TUEL, nonché di richiedere l’accesso al fondo di rotazione di cui al successivo art. 243 ter del TUEl, “….in considerazione della sussistenza di una palese situazione di criticità finanziaria, aggravata dalla presenza di sentenze esecutive e prossima esecuzione, in grado di provocare il dissesto dell’Ente, verso cui allo stato attuale non può farsi fronte con le misure previste dagli artt. 193 e 194 TUEL”;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 17 del 28 marzo 2013 con la quale la Sezione, dichiarata la inammissibilità del ricorso alla procedura di attivazione del piano di riequilibrio stante l’intervenuta preclusione nei confronti del Comune di cui all’art. 243/ter, 1° comma, secondo inciso, del TUEL; ed altresì accertata la persistenza di squilibri economico-finanziari, ha assegnato al Comune di Sersale (CZ) un termine di giorni 15 (quindici) dalla data di trasmissione della medesima deliberazione, al fine di consentire la produzione di eventuali ulteriori controdeduzioni;

VISTA la deliberazione n. 18 del 12 aprile 2013, con cui il Consiglio comunale di Sersale ha preso atto della pronuncia della Sezione del controllo n. 17/2013 testé citata, e contestualmente ha ribadito la propria volontà di attivare la procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243 bis del TUEL, nonostante la contraria determinazione sul punto della Sezione, ed alle cui motivazioni devesi fare esplicito rinvio pienamente confermativo anche in questa sede;

CONSIDERATO che comunque con la medesima citata deliberazione n. 18/2013 il Consiglio comunale di Sersale ha finalmente ritenuto di produrre le controdeduzioni ai rilievi formulati con l’originaria delibera di questa Sezione n. 340/2012;

VISTA la successiva Delibera n. 22/2013 con cui la Sezione di controllo, esaminate le controdeduzioni prodotte dall’Ente in ordine alla precedente pronuncia della Sezione medesima n. 17/2013, ha rilevato la permanenza di specifici gravi elementi di criticità nella gestione dell’Ente, tali da necessitare gli ulteriori approfondimenti che di seguito si elencano;

  1. Indicare le misure adottate a seguito del superamento di cinque parametri di deficitarietà nel 2010, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui all’art. 242 e 243 TUEL;

  2. Procedere alla verifica degli equilibri di bilancio del 2011, in considerazione dell’influenza sullo stesso esercitata dalla dichiarata utilizzazione di entrate per plusvalenze, non rilevabili tra le poste iscritte al Titolo IV dell’entrata nelle scritture contabili;

  3. Procedere alla determinazione dell’effettiva consistenza dei fondi a destinazione vincolata, utilizzati e non ricostituiti a fine esercizio, relativamente al triennio 2010/2012;

  4. Indicare se anche nell’esercizio 2012 abbia fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria e, in caso positivo, se la somma anticipata è stata integralmente restituita alla fine dell’esercizio di competenza;

  5. Procedere alla quantificazione definitiva degli oneri discendenti dai debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento nonché di altre passività potenziali, distinti per natura (spesa corrente e/o spesa in conto capitale), indicandone altresì le modalità di finanziamento;

  6. Indicare la movimentazione dei residui attivi e passivi remoti (ante 2008) avvenuta nell’esercizio 2012. Inoltre l’Ente dovrà motivare la mancata correlazione tra residui attivi e passivi remoti in conto capitale, al fine di dimostrare la mancata utilizzazione per cassa di fondi aventi destinazione vincolata, che potrebbero non essere stati restituiti integralmente a fine esercizio di competenza.

  7. Accertare il mancato rispetto del limite di indebitamento per il 2011, fornendo le opportune delucidazioni in ordine alla rilevata violazione dell’art. 204 TUEL;

  8. Procedere alla verifica dei risultati di gestione e di amministrazione conseguiti nell’ultimo triennio (2010/2012), previa rettifica delle registrazioni contabili operate in ordine al credito IVA, che dovrà essere opportunamente stralciato dalla consistenza dei residui attivi e contabilizzato unicamente nel conto del patrimonio.

  9. Accertare il mancato contenimento della spesa per il personale nel 2010 e 2011, stante la non corretta determinazione delle componenti escluse;

  10. Accertare il ritardato avvio della contrattazione integrativa decentrata;

  11. Accertare, infine, l’errata rappresentazione delle risultanze contabili di gestione nel conto del patrimonio, in assenza di aggiornamenti delle scritture inventariali di settore (risalenti al 1996).

Vista la risposta fornita dall’Organo di revisione in data 15 maggio 2013 e quella del Comune adottata con Delibera di Consiglio comunale n. 25/2013, con cui viene confermata ed integrata la risposta del revisore;

Vista infine l’ulteriore nota di chiarimenti del revisore dei conti, trasmessa ad integrazione della propria precedente e pervenuta in data 4 giugno 2013;

VISTA l’ordinanza n. 18/2013 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l’odierna adunanza;

Udito il Relatore Cons. Giuseppe GINESTRA

FATTO E DIRITTO

All’esito dell’esame dei chiarimenti prodotti dall’Ente e dall’Organo di revisione, peraltro solo ora adotti, permangono rilevanti aspetti di criticità, che vengono di seguito evidenziati.

PARAMETRI DI DEFICITARIETA’

Il revisore - riportando all’attualità la situazione del Comune - ha dichiarato che l’Ente nel 2012 ha superato tre parametri di deficitarietà, ed in particolare: quello relativo alla consistenza dei residui attivi Titoli I e III, di nuova formazione (provenienti dalla gestione di competenza), superiore al 42% rispetto alle omologhe entrate correnti; quello relativo ai residui passivi totali di parte corrente superiore al 40% degli omologhi impegni; quello relativo alla consistenza dell’indebitamento superiore al 150% (in caso di risultato contabile positivo) o del 120% (in caso risultato contabile negativo) rispetto alle entrate correnti.

Ciò premesso, i dati del triennio considerato (2010/2012) risulta confermata la ricorrente criticità già rilevata in ordine ai residui attivi correnti di competenza e passivi correnti totali, ed anche quella rappresentata dall’ulteriore parametro relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento (non assistiti da contribuzioni) che non risulta rispettato anche nel 2012. Al riguardo, devesi far presente che il riferimento per la determinazione dei parametri di deficitarietà esercizio 2012 a tabelle approvate dal Ministero dell’Interno con Decreto del 18 febbraio 2013, non è pertinente, in quanto le medesime sono applicabili soltanto a decorrere dal triennio 2013/2015. Pertanto, fino all’esercizio 2012 le tabelle di raffronto permangono quelle di cui al precedente D. M. del 24 settembre 2009.

Si deve in ogni caso prendere atto che solo a seguito della delibera n. 340/2012 l’Ente si è reso conto di non aver rispettato cinque parametri su dieci e, conseguentemente, di aver conseguito lo status di ente strutturalmente deficitario, soggetto ai controlli e alle restrizioni di cui agli artt. 242 e 243 TUEL.

L’organo di revisione ha indicato le conseguenze prodotte sull’ equilibrio economico-finanziario dalla mancata tempestiva adozione delle misure di contenimento espressamente richieste dai citati articoli e che si riferiscono soprattutto al rispetto della copertura minima dei servizi. E’ emerso, infatti, che nel 2012 non è stata assicurata la copertura dei servizi a domanda individuale nella misura richiesta dall’art. 243 TUEL (27,30% in luogo del richiesto 36%); analogamente è a dirsi per la gestione del servizio idrico integrato, la cui percentuale di copertura, tramite i relativi proventi tariffari, si è attestata al 61,49% (in luogo del richiesto 80%). Di contro il Comune già con Delibera giuntale n. 113 del 9 novembre 2010 aveva previsto la riduzione progressiva per il triennio 2010/2012 della dotazione organica da 57 a 47 unità., conseguendo nel 2012 un rapporto tra spesa del personale /entrate correnti pari al 31% ca.

La tardiva rilevazione della predetta situazione deficitaria ha impedito, dunque, l’applicazione tempestiva della sanzione prevista dal comma 5 dell’art. 243 del TUEL (“pari all’1% delle entrate correnti del penultimo esercizio precedente quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti di copertura”). Il mancato rispetto della copertura minima prevista per gli enti deficitari, ancorché determinata dalla inconsapevolezza dell’Ente di trovarsi nella situazione di cui all’art. 242 TUEL, non può comunque far venir meno l’obbligo della ricorribilità della predetta sanzione che, dunque, costituisce allo stato attuale, ai sensi del comma 5, ultimo inciso, del citato art. 243 TUEL, una minore entrata per l’Ente in termini di riduzione dei trasferimenti erariali e, comunque, un debito da valutare nella costruzione degli equilibri. Incomberà sull’Ente medesimo l’obbligo di comunicare al Ministero, per evitare comportamenti scientemente elusivi, la rilevata situazione di deficitarietà pregressa.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Dall’esame delle risposte del revisore e del Sindaco, è emerso che il Comune nel 2011 non ha realizzato plusvalenze da alienazione immobiliare, e che l’importo di €. 300.000 a tale titolo inserito nelle scritture contabili si riferisce, più precisamente, ad entrate derivanti da canoni concessori pluriennali per diritti di superficie novantanovennale su lotti PIP, e registrate in bilancio tra le Entrate del Titolo III, ctg. 2. Tale importo risulta riportato tra i residui attivi del rendiconto 2012 nella maggiore consistenza di €. 390.604, ed eliminato quasi interamente (€. 386.904) a fine esercizio.

Particolare significatività assume, invece, la dichiarazione del revisore resa nelle proprie controdeduzioni in ordine alla destinazione di quasi tutte le entrate eccezionali al finanziamento indistinto delle spese ripetitive. Le suddette entrate eccezionali, pur rappresentando nel 2011 il 12% ca. delle entrate correnti, si appalesano di difficoltosa e scarsa realizzazione nell’esercizio di competenza, denotando l’ evidente impossibilità dell’Ente di riuscire a reperire le risorse necessarie per la costruzione degli equilibri di bilancio. A tal riguardo si evidenzia che la Sezione ha più volte richiamato l’assoluto obbligo di non destinare le entrate non ricorrenti al finanziamento di spese a carattere continuativo, ma solo ad interventi che possano essere opportunamente programmati in relazione all’avvenuta concretizzazione delle necessarie risorse.

Ancora, si prende atto che il Comune, accogliendo le osservazioni della Sezione in ordine alla non corretta reiscrizione in bilancio dei residui dichiarati inesigibili, ha previsto di istituire all’uopo un apposito fondo svalutazione crediti, in ossequio al Principio contabile n. 3, postulato 118.

Da ultimo, e con riferimento alla tematica de qua, la Sezione rileva che l’Organo di revisione, prendendo atto dell’errata contabilizzazione di parte del credito IVA tra i residui attivi (che avrebbe dovuto trovare idonea collocazione esclusivamente tra le registrazioni del conto patrimoniale), ha quantificato ora gli effetti prodotti da tale anomala iscrizione in bilancio sul risultato di amministrazione del triennio 2009/2011. Infatti, è emerso che il risultato contabile dell’Ente nel 2011 avrebbe dovuto mostrare un disavanzo di amministrazione pari ad €. -50.469,88, in luogo del dichiarato risultato positivo pari ad €. 30.458,59; così, anche il risultato relativo al 2010 ammonta in realtà ad €. 109.808,29, in luogo di quello prima dichiarato pari ad €. 204.424,29. Quest’ultima circostanza avvalora quanto asserito dalla Sezione nella propria delibera n. 22/2013 in ordine all’insufficienza dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2010 in sede di applicazione all’equilibrio di parte corrente 2011 (€. 194.707,36). Il disavanzo di amministrazione nel 2012 assume, dunque, un valore negativo di rilevante consistenza (€. 501.530,00), come ora rideterminato anche a seguito della corretta rilevazione del credito IVA, invece in diversi esercizi (ed anche nel 2012) erroneamente contabilizzato in bilancio.

RISULTATO DI CASSA

Dalla risposta del revisore emerge l’esistenza, negli esercizi 2011/2012, di fondi a destinazione vincolata di parte capitale utilizzati e non ricostituiti a fine esercizio, per un importo pari rispettivamente ad €. 136.088,55 nel 2011, e ad €. 323.459,76 nel 2012. Tale circostanza evidenzia l’assoluta irregolarità della gestione di che trattasi, atteso che i predetti fondi vincolati, utilizzati per scopi ultronei rispetto a quelli di destinazione naturale e non ricostituiti, concorrono a determinare il complessivo debito per cassa dell’Ente in aggiunta alle anticipazioni di tesoreria, ugualmente non restituite a fine esercizio di competenza, per come confermato anche dal revisore. Pur prendendo atto della progressiva riduzione delle anticipazioni di Tesoreria, emerge con chiarezza che alla fine dell’esercizio 2012 lo scoperto di cassa per esercizio di competenza ammonta ad €. 565.636,01 (fondi vincolati non restituiti: €. 459.548,31; anticipazione non rimborsata: €. 106.087,70).

Per una valutazione globale della solvibilità dell’Ente, occorre tener conto altresì della minima consistenza del fondo cassa a fine esercizio 2012 (€. 637,28).

La Sezione, inoltre, ha osservato che i residui attivi remoti del titolo IV (ante-2007), assommano ad euro 1.418.256,30, mentre i correlati residui passivi remoti del titolo II (ante-2007), assommano ad €. 2.280.811,91. Orbene, già in linea di principio, queste poste dovrebbero sempre coincidere, atteso che si tratta di somme vincolate all’esecuzione di investimenti; per cui la minor somma dei residui attivi rispetto a quelli passivi (€. 861.555,61) sembra potersi imputare a fondi aventi specifica destinazione, ma utilizzati in termini di cassa per scopi diversi da quelli cui sono naturalmente destinati, senza che siano stati mai ricostituiti. Il revisore – al riguardo- ha specificato che tale discrasia è imputabile alla mancata utilizzazione delle risorse, integralmente riscosse, destinate alla costruzione dell’impianto di depurazione, mai realizzato. Pertanto, pur trattandosi di fondi vincolati “sono stati utilizzati in termini di cassa per sopperire alla scarsa liquidità, senza ripristinare i relativi vincoli”.

Dal 2008 al 2011 non si rilevano nelle scritture contabili crediti di dubbia esigibilità stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio. Si rilevano, invece, sistematiche eliminazioni di poste contabili sia attive che passive, che dal 2008 al 2012 hanno assunto valori non compensati fra di loro, ed in particolare nel triennio 2010/2012, in cui i residui attivi eliminati sono stati di importo sempre crescente ed in misura significativamente superiore a quelli passivi. Nel 2012, soprattutto, i residui attivi eliminati ammontano ad €. 801.493,32, mentre quelli passivi ad €. 231.908,37, con uno squilibrio tra le due partite di €. 569.584,95. Da ciò si evidenzia che l’Ente ha sopravalutato le entrate; ovvero che ha mantenuto nelle scritture contabili partite residuali inesigibili.

Inoltre, esistono tra i crediti di parte corrente (gestione residui Tit. III: entrate extratributarie) alcune partite di bilancio per le quali non risulta alcuna movimentazione da almeno un biennio (es. proventi parco eolico; entrate convenzione biomassa, per oltre €. 400.000), e per le quali l’Ente ha confermato la sussistenza del requisito dell’attualità del credito.

Infine, non è da sottacere l’esistenza di altre entrate vincolate, di parte corrente (quali ad esempio quelle correlate al servizio idrico integrato, alla depurazione etc.) che invero l’Ente ha dichiarato di aver correttamente incassato “ e che risultano non indebitamente accantonate in bilancio”, ma per le quali, tuttavia, non si rinviene alcuna consistenza in termini di cassa. Peraltro, le predette entrate sono soggette a rimborso, entro il 2014, ai cittadini che ne facciano espressa richiesta per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008.

DEBITI FUORI BILANCIO

Con la deliberazione n. 22 del 03 maggio 2013 la Sezione, chiedeva al Comune di procedere alla quantificazione definitiva degli oneri discendenti dai debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento nonché di altre passività potenziali, distinti per natura (spesa corrente e/o spesa in c/capitale) e con l’indicazione delle correlate modalità di finanziamento. L’Organo di Revisione nella propria risposta ha dichiarato che l’Ente non è in grado di provvedere al finanziamento dei suddetti debiti fuori bilancio, “né con le modalità di cui all’art. 193, né con modalità di cui all’art. 194 del T.U.E.L. per le fattispecie ivi previste”. Tale situazione, pertanto, ha determinato “una irreversibile situazione di squilibrio finanziario”, evidenziando nel contempo “l’impossibilità dell’Ente, a legislazione vigente, di avvalersi validamente dell’ordinario piano di riequilibrio di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 25 del 20/05/2013, nel confermare la relazione del revisore che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione, ha precisato altresì di aver avviato transazioni con alcuni creditori, ottenendo un risparmio di circa €. 600.000, per cui i debiti da riconoscere (e finanziare) assommerebbero a circa €. 1.400.000, in luogo di 2.573.788,07, senza tuttavia individuare la forma ed i tempi di copertura dei suddetti debiti da riconoscere.

Successivamente, l’Organo di revisione ha fornito ulteriori chiarimenti sempre in ordine ai debiti fuori bilancio dell’Ente (n. 7 in totale), quantificandone globalmente l’onere in €. 2.573.788,07, ed imputandolo per la maggior somma (€. 2.404.849,68) a sentenze, di cui 4 esecutive (€. 2.181.675) ed una (€. 223.174) per la quale ancora pende il giudizio in appello. Ancora, per una delle predette sentenze esecutive l’Ente ha in corso una transazione con il creditore a seguito della quale il debito dovrebbe ridursi di un importo pari ad €.600.000 ca.; per un’altra, inoltre, l’Ente ha ottenuto dalla difesa una riduzione del debito per €. 45.000 ca.

Per completezza di esposizione, il revisore ha anche riferito che le procedure esecutive, già in essere, conseguenti alle citate sentenze definitive comporteranno nell’immediato un recupero per complessivi €. 104.099,06; inoltre l’esecuzione della sentenza maggiormente onerosa per l’ente (quella cioè oggetto di transazione, e comportante il pagamento da parte dell’Ente di €. 1.000.000) “considerata la espressa volontà di transigere, non è al momento imminente”.

Negli ultimi chiarimenti forniti, l’Organo di revisione ha affermato, infine, che parte dei predetti debiti potrebbe trovare copertura con la somma di €. 900.000 ca. realizzabile dall’assegnazione di lotti di terreno ricompresi nel piano per insediamenti produttivi (PIP). Viene riferito, infatti, che il Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 31 luglio 2012 ha individuato gli immobili da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, inserendo nel predetto elenco anche numerosi lotti di terreno ricadenti, per l’appunto, nel predetto Piano PIP. L’alienazione di che trattasi (più propriamente si tratterebbe di concessione ultranovantanovennale), per come riferito infra, sebbene già prevista negli esercizi precedenti, non si è finora concretizzata. Solo di recente risulterebbero assunte al protocollo dell’Ente alcune manifestazioni di interesse all’acquisizione dei predetti suoli da parte di alcune Ditte, a seguito delle quali l’Ente (con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2013) ha approvato un nuovo bando per l’assegnazione di lotti all’interno del PIP. Va rilevato al riguardo che, in ogni caso, le predette presuntive entrate dovrebbero comunque essere utilizzate solo per spese di investimento.

ULTERIORI PROFILI DI CRITICITA’

SPESA PER IL PERSONALE

La Sezione ribadisce quanto già affermato nelle proprie delibere (n. 340/2012 e 22/2013) posto che i chiarimenti forniti dall’Organo di revisione non appaiono sufficienti a superare le criticità rilevate. In particolare, la Sezione rileva che l’Ente non ha conseguito l’obiettivo di riduzione della spesa per il personale, ai sensi dell’art. 1, comma 562, della Legge 27/12/2006, n. 296, nel testo vigente nel 2010.

La Sezione evidenzia che il maturato economico tabellare dei dipendenti, non è suscettibile di essere valutato come componente da escludere, in quanto non più evento straordinario ma componenti stabili del maturato economico dei dipendenti. Pertanto, dovrà essere pure rideterminata la spesa del personale al fine del rispetto dell’art. 1, co. 562, della legge finanziaria 2007.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Risulta confermata la mancata approvazione nel triennio 2010/2012 del contratto integrativo decentrato entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia, in violazione dell’obbligo della prodromica conclusione della contrattazione integrativa rispetto all’applicazione degli istituti contrattuali oggetto della stessa, occorrendo – com’è evidente - la predeterminazione a monte degli obiettivi, criteri, parametri e modalità di erogazione delle risorse di che trattasi, anche al fine della corretta procedura di selezione per le progressioni economiche orizzontali.

Tale circostanza si pone in contrasto con quanto previsto dalle disposizioni sia contrattuali (art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004), che legislative in materia di utilizzo delle risorse decentrate, di ottimizzazione della produttività del lavoro, di efficienza e trasparenza (D.lgs. n. 150/2009).

CONCLUSIONI

La situazione esposta, nonostante i chiarimenti prodotti dall’Organo di revisione e dall’Amministrazione, conferma la inadeguatezza dell’Ente a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, specie sotto il profilo dei pagamenti, tale da ingenerare ulteriore sofferenza di cassa sui futuri bilanci, soprattutto per la presenza di numerosi debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

Alla luce di tutto quanto precede, gli elementi che determinano una situazione di squilibrio finanziario idonea a configurare il dissesto dell’Ente, ai sensi dell’art. 244 TUEL, si possono analiticamente individuare per come segue:

  1. SQUILIBRIO NELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Mancata corrispondenza tra l’ammontare dei residui attivi (Titolo IV e V) e quella dei correlati residui passivi (Tit. II) nel 2012 ammonta ad €. 861.555,61 (fondi vincolati utilizzati e non ricostituiti) ;

  1. FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA NON RICOSTITUITI

L’Organo di revisione ha espressamente dichiarato che esistono fondi vincolati, di parte capitale, utilizzati per cassa e non ricostituiti nel corso del biennio 2010/2011, per un importo totale pari ad €. 459.548,31;


  1. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA NON RICOSTITUITE

L’Ente ha uno scoperto di tesoreria per anticipazioni non restituite a fine esercizio 2012 pari ad €. 106.087,70.


  1. DEBITI FUORI BILANCIO

Secondo quanto riportato dall’Organo di revisione, i debiti fuori bilancio che necessitano di copertura finanziaria ammontano a maggio 2013 ad €. 2.573.788,07.

Al 31 dicembre 2012, l’importo era invece di €. 945.465,24, in quanto la sentenza di importo maggiore (€. 1.628.322,83-eredi Colosimo) reca il n. 20/2013, mentre tutte le altre sentenze risalgono al 2011, al 2010 e al 2006.

Nel 2013 il valore delle sentenze predette, complessivamente da pagare, ammonta ad €. 1.900.830,30, al netto delle transazioni in itinere, e delle somme accantonate (e quindi già sborsate) presso la CCDDPP.

  1. RENDICONTO 2012

Il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 23 del 30/04/2013 ha approvato il rendiconto della gestione 2012, evidenziando un disavanzo di amministrazione pari ad €. 501.530,55.

L’Ente, sebbene abbia dichiarato di poter provvedere alla copertura del disavanzo di amministrazione 2012, tuttavia non ha fornito dettagliata dimostrazione delle effettive modalità concrete di rientro adottate; analogamente è avvenuto per i debiti fuori bilancio, per i quali si è limitato ad individuare solo alcune misure straordinarie di copertura.

- Nessuna espressa indicazione, invece, è stata fornita in ordine ai fondi a destinazione vincolata utilizzati nel corso degli esercizi e mai ripristinati, ai sensi dell’art. 195 TUEL, il quale espressamente prevede che con i primi introiti non soggetti a vincoli di destinazione, viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Tanto premesso, questa Sezione non può che rimarcare come, anche dopo le ulteriori misure individuate dall’Ente, la situazione finanziaria complessiva del Comune di Sersale per quanto rileva ai fini della applicazione dell’art.6, comma 2, del D. Lgs. 149/2011, rimane estremamente critica, soprattutto per l’impatto dei debiti fuori bilancio, costituenti ad oggi titolo esecutivo e quindi debito certo, sulla concreta solvibilità dell’Ente, per come peraltro sostenuto sia dal revisore che dall’Amministrazione comunale medesima, giusta quanto ribadito dal Sindaco nella delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 20.05.2013 (con cui sono state fornite le controdeduzioni alla delibera della Sezione di controllo n. 22/2013) in cui viene dichiarato che “…le valutazioni finali (dell’organo di revisione), del pari ineccepibili, circa la possibilità, alla luce delle risultanze contabili e delle potenzialità finanziarie dell’Ente, di attivare un ripiano triennale per il rientro dal disavanzo di amministrazione, con la conseguente impossibilità, considerata l’entità, di adottare la medesima procedura per i debiti fuori bilancio, derivano dall’esame e dal riscontro dei dati oggettivi”.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, in presenza di una condizione finanziaria che rimane comunque di estrema gravità, la Sezione ritiene confermata la situazione di dissesto finanziario, peraltro tal quale “dichiarata” già precedentemente dal Comune medesimo in occasione dell’ “improprio” (intempestivo) ricorso alla procedura di riequilibrio.

Al riguardo, appare utile ricordare, in via generale, che lo stato di dissesto (ex artt.244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000) si configura tutte le volte in cui l’ente non sia in grado di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili (c.d. incapacità funzionale) ovvero quando esistono nei confronti dell’ente crediti liquidi ed esigibili di terzi rispetto ai quali lo stesso non possa validamente far fronte attraverso provvedimenti di riequilibrio o di riconoscimento di debiti fuori bilancio (c.d. insolvenza).

Tali presupposti, alternativi tra loro, sono da ritenersi tassativi nel senso che, al loro ricorrere, l’ente è tenuto a dichiarare il dissesto, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale, anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria. La decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è quindi frutto di una scelta discrezionale dell’ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 gennaio 2012 n.143).

Inoltre, va pure annotato che l’avverbio ‘‘validamente’’ utilizzato dall’art.244 citato, in relazione ai crediti liquidi ed esigibili di terzi, deve intendersi riferito al rispetto formale dei limiti normativi previsti dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000, con particolare riguardo, in via esemplificativa, alle fonti di finanziamento dei debiti fuori bilancio, alle tipologie di debito riconoscibili, al numero massimo di annualità entro cui è consentito rateizzare le passività, alla capacità dell’ente di adempiere alle obbligazioni assunte nei tempi e con le modalità contrattualmente e normativamente previsti e comunque compatibili con le pretese creditorie, alla possibilità dell’ente di ripianare il disavanzo di amministrazione e, più in generale, di salvaguardare gli equilibri di bilancio nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge. La valutazione di grave insolvenza necessaria perché sia dichiarato il dissesto postula quindi un giudizio di sostenibilità finanziaria delle passività, anche in termini di cassa, alla luce delle reali capacità dell’amministrazione di ripristinare legittimamente gli equilibri di bilancio.

Tale valutazione deve essere svolta in concreto in relazione alla specifica situazione finanziaria dell’ente quale emerge dai documenti contabili, anche attraverso il ricorso a particolari indici sintomatici della condizione di insolvenza irrecuperabile e quindi di stato di dissesto dell’ente.

Detti indici sintomatici (Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazioni n.7/AUT/2011 e n.2/AUT/2012), possono essere individuati, in particolare, nel ricorrere, ad esempio, delle seguenti condizioni: squilibrio nella gestione dei residui; mantenimento in bilancio di residui attivi sopravvalutati, risalenti ed inesigibili; crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria; ingenti debiti fuori bilancio.

Orbene, le condizioni indicate ricorrono tutte per quel che concerne il Comune di Sersale, siccome già ampiamente illustrato da questa Sezione.

Infine, la Sezione ritiene opportuno sottolineare come l’omessa o tardiva dichiarazione di dissesto può determinare ulteriore detrimento allo stato economico-finanziario dell’ente già gravemente compromesso, sia per il rischio di una ulteriore involuzione della situazione, sia per l’impossibilità per l’ente di avvalersi delle numerose agevolazioni offerte dalla disciplina del D.Lgs. 267/2000 sul dissesto, rivolta proprio al ripristino degli equilibri di cassa e di bilancio dell’ente. Il dissesto è infatti un istituto giuridico che, attraverso la procedura prevista dagli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, consente agli enti in gravi difficoltà finanziarie di ripristinare gli equilibri di bilancio e garantire il regolare espletamento delle proprie funzioni fondamentali, assicurando al contempo la tutela di interessi primari relativi al buon andamento, alla continuità dell’azione amministrativa ed al mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

E’ sufficiente limitarsi a ricordare solo alcune di tali agevolazioni: blocco delle azioni esecutive nei confronti dell’ente (art.248, co.2), inefficacia dei pignoramenti (art.248, co.3), debiti insoluti e somme per anticipazioni di cassa non producono interessi e rivalutazione monetaria (art.248, co.4), possibilità di alienazioni di beni anche in deroga (art.255, co.9), inammissibilità di sequestri e procedure esecutive sulla massa attiva (art.255, co.12), mantenimento dell’importo dei contributi erariali (art.265, co.1).

-In conclusione, per tutte le ragioni sopraindicate, con riferimento alla procedura in argomento avviata nei confronti del Comune di Sersale ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, permane l’inadempimento alle misure correttive disposte da questa Sezione, nonché, considerata la complessiva situazione finanziaria dell’ente, sussistono le condizioni previste dall’art. 244 del D.Lgs. 267/2000.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria:

  • Accerta il perdurare dell’inadempimento alle misure correttive disposte e la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 244 del D.Lgs. 267/2000.

  • Dispone di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto di Catanzaro ai fini dell’applicazione dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziari.

ORDINA

Che copia della presente delibera sia trasmessa, a cura della Segreteria, per gli adempimenti di competenza:

  • Al Prefetto di Catanzaro;

  • Alla Conferenza permanente di cui all’art. 5 della legge 9 febbraio 2009, n. 42 e, per essa, alla Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

  • Al Consiglio comunale (nella persona del suo Presidente), al Sindaco e all’Organo

di revisione del Comune di Sersale;

  • Alla competente Procura regionale della Corte di conti.

Così deliberato in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013.

IL MAGISTRATO RELATORE IL PRESIDENTE

F/to: Dott. Giuseppe GINESTRA F/to: Dott. Roberto TABBITA

Depositata in segreteria il 2 luglio 2013

Il Direttore della segreteria

F/to: Dott.ssa Elena Russo

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